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TEMATICA 4

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Saved by Alessandra
on May 27, 2017 at 11:21:37 pm
 

SEXTING

I rischi della rete

 

 

 

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CASO 1 

Amanda Todd

un caso che ha scosso il mondo

CASO 2 

Ghadeer Ahmed

la ribellione nel mondo arabo

CASO 3 

Jasmine e Briana

il mondo della scuola

CASO 4

Rehtaeh Parsons

l'incubo in un click

CASO 5 

Phillip Albert

un caso controverso

 

TEMATICA 1 

Le emozioni e l'autostima


 

TEMATICA 2

Il ruolo della famiglia e degli insegnanti


 

TEMATICA 3

Educare all'utilizzo consapevole della rete


 

TEMATICA 4

La legislazione

                           

Il sexting, è un fenomeno variegato:  non sempre esso riguarda dinamiche criminali gravi, come gli adulti che interagiscono con i giovani sessualmente minorenni o giovani impegnati in un ricatto o immagini circolanti incautamente nel web. Talvolta  il sexting si riferisce anche a episodi che non presentano elementi dannosi, quali situazioni romantiche e sessuali atte ad attirare l’attenzione degli altri adolescenti oppure scaturite dalla rottura di una relazione amorosa.

Non bisogna dimenticare che il sexting, oltre ai problemi per la reputazione della persona ritratta nella foto o nel video, può avere serie conseguenze anche sul piano legale, poiché si tratta di un reato. Per la legge italiana tale problematica rientra nella categoria della “produzione e distribuzione di materiale pedopornografico”, cioè foto o video che ritraggono soggetti minorenni (come nel caso di Albert). L’adolescente potrebbe essere contemporaneamente autore di reato e vittima, nel momento in cui invia foto personali.

Un altro tipo di sexting che può causare gravi danni è il “sextortion”, termine che deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) ed “extortion” (estorsione). Il reato di estorsione prevede che qualcuno obblighi una persona a fare qualcosa contro la propria volontà, per ricavarne dei benefici. In questo caso, chi compie il reato costringe la vittima a inviare foto/messaggi/video con un contenuto sessualmente esplicito (caso di todd e Parsons).

Dalla ricerca condotta da Telefono Azzurro e Doxa Kids del 2017 emerge che il 14,9% riferisce di essersi pentito di qualcosa che ha inviato o pubblicato. Il 21% dei 12enni ha messo online proprie immagini o video senza riflettere sulle conseguenze. Il 12% degli adolescenti coinvolti non considera i rischi dovuti alla condivisione di foto e video a sfondo sessuale, ritenendo che il sexting non abbia conseguenza negative. Solamente il 10% dei ragazzi dichiara di averne parlato con i genitori.

Emerge inoltre che il 35% pensa che lo scopo del sexting, sia quello di far colpo sul proprio ragazzo/a, il 33% è convinto che dietro ad uno schermo ci si senta più forti e più sicuri di sé, mentre il 34% sostiene che il sexting sia un modo per essere accettati dai coetanei.

Dal 2009, negli USA le legislature statali hanno cercato di applicare una legge per affrontare il problema del sexting. Almeno 20 stati hanno approvato tali leggi, la maggior parte delle quali stabilisce una serie di sanzioni relativamente leggere. In Florida, ad esempio, un minore che è colpevole di trasmettere o distribuire una fotografia di nudo o un video deve pagare una multa, offrire servizio alla comunità completa, o partecipare a degli incontri di recupero. Ma queste leggi hanno anche creato più profonda confusione culturale, codificando in legge l'idea che qualsiasi tipo di sexting tra minori sia un crimine. Per la maggior parte, le leggi non si occupano del sexting se esso è stato condiviso volontariamente tra due persone. Nella maggior parte degli stati è perfettamente legale per due sedicenni fare sesso. Ma se si inviano delle foto allora diventa una questione per la polizia (come nel caso di Albert).

Non è d’accordo Skumanick  che sostiene: "Un adulto dovrebbe andare in prigione per questo. Se si prende la foto, avete commesso un crimine. Se si invia la foto, avete commesso un crimine diverso, ma in sostanza lo stesso reato. "

I critici, tuttavia, dicono che le leggi sulla pornografia infantile possesso o diffusione di immagini grafiche non sono mai state destinate ad applicarsi ad un adolescente e che questi ultimi di solito non hanno alcun intento criminale quando inviano le immagini tra di loro.

In molti Stati, come la Florida, se una persona è colpevole di un crimine contro i bambini, si innesca automaticamente la registrazione al Registro di sex offender. 

“A volte la fiducia mal riposta può portare a situazioni di questo tipo – ricorda la dottoressa Andricciola – Ma non dimentichiamo che la divulgazione di certi contenuti può avere implicazioni penali”. 

Sul piano giuridico, inoltre, il fenomeno del sexting ha delle implicazioni penali in quanto il possesso e la diffusione di immagini “intime” di un minorenne comportano il reato di distribuzione di materiale pedopornografico e di mancata tutela della privacy.

 

Il fenomeno è noto da tempo nella sua gravità tanto che la Commissione europea ha istituito la giornata Safer internet day, nonché un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, anche ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Approvata dalla Camera “La Buona Scuola”, con Legge 13 luglio 2015 n.107, tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari c’è dunque il contrasto al cyberbullismo, inserito nell’articolo 1, comma 7, lettera l:

“prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014”.

 

Le scuole saranno chiamate a realizzare interventi mirati alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ad offrire lezioni di web sicuro all’interno di specifici moduli didattici da inserire nel piano dell’offerta formativa e ad aggiornare il regolamento scolastico con una sezione dedicata all’uso degli smartphone e dei pc”.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

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