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TEMATICA 4

Page history last edited by Alessandra 6 years, 10 months ago

SEXTING

I rischi della rete

 

 

 

HOME

CASO 1 

Amanda Todd

un caso che ha scosso il mondo

CASO 2 

Ghadeer Ahmed

la ribellione nel mondo arabo

CASO 3 

Jasmine e Briana

il mondo della scuola

CASO 4

Rehtaeh Parsons

l'incubo in un click

CASO 5 

Phillip Albert

un caso controverso

 

TEMATICA 1 

Le emozioni e l'autostima


 

TEMATICA 2

Il ruolo della famiglia e degli insegnanti


 

TEMATICA 3

Educare all'utilizzo consapevole della rete


 

TEMATICA 4

La legislazione

                           

La legislazione

 


 

Il sexting, è un fenomeno variegato: non sempre esso riguarda dinamiche criminali gravi, come gli adulti che interagiscono con i giovani sessualmente minorenni o giovani impegnati in un ricatto o immagini circolanti incautamente nel web. Talvolta  il sexting si riferisce anche a episodi che non presentano elementi dannosi, quali situazioni romantiche e sessuali atte ad attirare l’attenzione degli altri adolescenti.

Ma non bisogna dimenticare che il sexting, oltre ai problemi per la reputazione della persona ritratta nella foto o nel video, può avere serie conseguenze anche sul piano legale, poiché si tratta di un reato. Per la legge italiana tale problematica rientra nella categoria della “produzione e distribuzione di materiale pedopornografico”, cioè foto o video che ritraggono soggetti minorenni (come nel caso di Phillip Albert). L’adolescente potrebbe essere contemporaneamente autore di reato e vittima, nel momento in cui invia foto personali.

Un altro tipo di sexting che può causare gravi danni è il “sextortion”, termine che deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) ed “extortion” (estorsione). Il reato di estorsione prevede che qualcuno obblighi una persona a fare qualcosa contro la propria volontà, per ricavarne dei benefici. In questo caso, chi compie il reato costringe la vittima a inviare foto/messaggi/video con un contenuto sessualmente esplicito (caso di Amanda Todd e Rehtaeh Parsons).

Queste difficoltà che sta affrontando oggi la nostra giurisprudenza sono già state sperimentate all’estero, e hanno convinto i legislatori di diversi ordinamenti extraeuropei e di alcuni paesi europei ad intervenire, emendando le norme esistenti, o introducendo disposizioni ad hoc.

Dal 2009, negli USA le legislature statali hanno cercato di applicare una legge per affrontare il problema del sexting. Almeno 20 stati hanno approvato tali leggi, la maggior parte delle quali stabilisce una serie di sanzioni relativamente leggere. In Florida, ad esempio, un minore che è colpevole di trasmettere o distribuire una fotografia di nudo o un video deve pagare una multa, offrire servizio alla comunità, o partecipare a degli incontri di recupero. Ma, sempre in Florida, se una persona maggiorenne è colpevole di un crimine contro i minorenni, si innesca automaticamente la registrazione al Registro di sex offender (come nel caso di Albert). 

Queste leggi hanno spesso creato più profonda confusione culturale, codificando in legge l'idea che qualsiasi tipo di sexting tra minori sia un crimine. Per la maggior parte, le leggi non si occupano del sexting se esso è stato condiviso volontariamente tra due persone.  Non è d’accordo Skumanick, procuratore distrettuale in Pennsylvania, che sostiene: "Un adulto dovrebbe andare in prigione per questo. Se prendete la foto, avete commesso un crimine. Se inviate la foto, avete commesso un crimine diverso, ma in sostanza lo stesso reato. "

I critici, tuttavia, dicono che le leggi sulla pornografia infantile non sono mai state destinate ad applicarsi ad un adolescente e che questi ultimi di solito non hanno alcun intento criminale quando inviano le immagini tra di loro. Il materiale intimo che si scambiano gli adolescenti per gioco, per superficialità, per vendetta, effettivamente integra la definizione di pornografia minorile, ma sono i presupposti, le condotte, le relazioni che legano i soggetti coinvolti, gli strumenti utilizzati, i motivi dell’agire, l’offesa arrecata, ad essere diversi rispetto a quelli che il legislatore aveva in mente quando, vent’anni fa, ha introdotto i delitti di pedopornografia. La Legge n. 269/1998 colmava un vuoto, approntando degli strumenti efficaci per combattere il truce mercato della sessualità infantile ad opera dei pedofili. Ma da allora i mezzi di comunicazione si sono evoluti, la tecnologia informatica è divenuta protagonista della vita quotidiana della grande maggioranza degli individui, in particolare delle giovani generazioni. I cellulari e i computer, sempre più facili da utilizzare, d’intuitiva comprensione, economicamente sempre più vantaggiosi, sono diventati accessibili a chiunque, e in modo sempre più pervasivo condizionano i modi di comunicare, di conoscere, di relazionarsi. Era questo un mondo sconosciuto al legislatore del 1998. E anche nel 2006, quando il legislatore ha avuto l’occasione di emendare le norme sulla pedo-pornografia, il fenomeno del sexting, era nel nostro Paese solo all’inizio del suo sviluppo. Adesso che il problema è sotto i riflettori della stampa, ha attratto l’attenzione degli psicologi e ha richiesto l’intervento della giurisprudenza.

Il sexting è tendenzialmente la creazione del materiale è volontaria e effettuata da adolescenti che vogliono esprimere in privato la propria libertà sessuale. Ricondurre i casi di sexting nell’ambito dei delitti di pornografia minorile rischia di portare a decisioni irragionevoli, in contrasto con il principio di uguaglianza e di proporzione (come sostiene l’avvocato di Phillip Albert). Infatti la molteplicità di contesti, relazioni, modalità con cui si realizzano questi comportamenti fuoriesce dalle previsioni di tali norme.

Il fenomeno comunque è noto da tempo nella sua gravità tanto che la Commissione europea ha istituito la giornata Safer internet day un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, anche ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Approvata dalla Camera “La Buona Scuola”, con la Legge 13 luglio 2015 n.107, tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari c’è dunque il contrasto al cyberbullismo, inserito nell’articolo 1, comma 7, lettera l:

Le scuole saranno chiamate a realizzare interventi mirati alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ad offrire lezioni di web sicuro all’interno di specifici moduli didattici da inserire nel piano dell’offerta formativa e ad aggiornare il regolamento scolastico con una sezione dedicata all’uso degli smartphone e dei pc”. 

 

                                                                                                                    

 

 

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